09 Nov
  • By Parkin-zone
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Lo statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PARKIN ZONE ONLUS

Art. 1
Natura e denominazione
E’ costituita l’Associazione denominata PARKIN ZONE ONLUS, con sede in Roma.
L’associazione è apolotica, asindacale, apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 2
(Finalità)
L’associazione nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ha in particolare lo scopo di svolgere attività nei settori dell’assistenza sanitaria; di migliorare la condizione sociale delle persone affette da dette malattie, di sensibilizzare l’opinione pubblica e la classe medica nei confronti delle malattie sopra citate e delle persone affette dalle malattie con una diversa modalità di approccio, anche nei confronti dei loro familiari, di diffondere con ogni mezzo e attraverso qualsiasi azione utile una corretta informazione e cultura inerente le citate malattie. In particolare l’Associazione intende perseguire questi fini attraverso l’impiego di tecniche riabilitative, occidentali ed orientali, integrate con le varie forme artistiche figurative e non (letteratura, poesia, teatro, musica, danza, pittura, scultura, ceramica…). All’asszociazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra precisate ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse nell’ambito di tale finalità, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività direttamente connesse: organizzare congressi, eventi, rappresentazioni, corsi e seminari inerenti i disturbi neurologici, organizzare- anche con pubblici finanziamenti- corsi di formazione e qualificazione professionale.
3.Per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione potrà, tra l’altro, partecipare a bandi pubblici di concorso per l’erogazioni di fondi destinati allo svolgimento di attività in linea con gli scopi statutari.

Articolo 2 bis
L’associazione potrà presentare ai competenti Enti Pubblici eventuale domanda di riconoscimento giuridico (secondo le vigenti norme di legge).

Art. 3
(Soci)
1.Possono far parte dell’Associazione le persone di maggiore età che siano interessate alle finalità e alle attività dell’associazione e che intendono offrire ad essa con continuità il proprio contributo.
2.I soci si distinguono in ordinari e benemeriti:
Sono soci ordinari i soggetti che versano ogni anno una quota pari all’importo deliberato dal Consiglio Direttivo;
Sono soci benemeriti i soggetti che versano ogni anno una quota pari ad almeno cinque volte l’importo deliberato dal Consiglio Direttivo. E’ facoltà del Consiglio Direttivo nominare soci benemerito anche coloro che abbiano acquisito particolari meriti in seno aall’ossociazione o comunque nell’ambito del volontariato e della solidarietà.
Tutti i soci hanno diritto di intervenire e votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
La qualifica di socio si perde per:
Dimissioni volontarie (formali o implicite);
Esclusione, determinata dalla condotta contraria allo spirito dell’Associazione e allo Statuto, deliberata dal Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione il Socio può ricorrere all’Assemblea.
Tutte le prestazioni dei soci nei confronto dell’associazione sono gratuite.

Art. 4
(organi)
Gli organi dell’associazione sono:
L’assemblea;
Il consiglio direttivo;
Il Presidente;
Il Vice presidente;
Il Garante etico

Art. 5
(assemblea)
L’assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto. L’avviso di convocazione deve essere affisso presso i locali della sede dell’associazione almeno dieci giorni prima dell’adunanza e reso pubblico con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la conoscenza e conoscibilità a tutti i soci.
L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando egli lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un quinto dei soci. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere comunicato per iscritto a ciascun socio, almeno quindici giorni prima dell’adunanza.

Art. 6
(deliberazioni)
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti.
L’assemblea straordinaria, convocata dal Presidente, è valida in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto e, in seconda convocazione, se sono presenti la metà più uno degli stessi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti.
E’ ammessa la rappresentanza a mezzo delega; ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe per ogni adunanza.

Art. 7
(competenze dell’assemblea)
L’assemblea ha le seguenti attribuzioni:
Nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
Approva le direttive- guida per l’attività e la conduzione dell’Associazione;
Approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto relativo all’esercizio precedente;
In seduta straordinaria essa approva le modifiche statutarie e delibera lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 8
(Consiglio direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da minimo di tre ad un massimo di sei Consiglieri tutti nominati dall’atto costitutivo; il Consiglio dura in carica a tempo indeterminato.
Venendo a mancare per qualunque motivo un Consigliere, il Consiglio nomina un Consigliere supplente che resta in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Garante Etico.
Quest’ultimo svolge questioni consultive per la valutazione del requisito della eticità dei progetti sostenuti dall’Associazione;
Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio e conserva i libri dei soci e dei verbali.
Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito, senza alcuna possibilità di compensi o rimborsi di alcun tipo.

Art. 9
(convocazioni e delibere)
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e, in seduta straordinaria qualora il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto da due Consiglieri.
Il Presidente può invitare alle riunioni del consiglio altri soci, senza diritto di voto.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 10
(competenze)
Il consiglio direttivo delibera n ordine ai seguenti argomenti:
Ammissione ed esclusione dei soci;
Relazione annuale e rendiconto da presentare all’approvazione dell’Assemblea;
Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili e necessari al fine del buon andamento dell’Associazione;
Eventuali assunzioni di dipendenti e/o collaboratori;
Determinazione dell’ammontare delle quote associative (sia di adesione che annuale);
Attività tecniche, propagandistiche e di organizzazione in base alle linee guida approvate dell’Assemblea;
Eventuale istituzione di nuove sedi operative dell’associazione.
Il consiglio delibera altresì su ogni altra questione relativa alla vita dell’Associazione che non sia di competenza specifica di altri organi.

Art. 11
(Presidente)
Il Presidente dirige l’Associazione nel rispetto della normativa e ne ha la rappresentanza legale. Egli adotta tutti i provvedimenti necessari per la concreta realizzazione degli scopi sociali, sulla base delle linee guida dettate dell’Assemblea e delle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 12
(patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
Quote versate dai soci;
Contributi forniti da sostenitori dell’Associazione;
Ricavato delle attività associative;
Oblazioni, donazioni, eredità, legati ed erogazioni liberali conferiti da privati ad enti- pubblici o privati- nazionali, sovranazionali ed esteri;
Beni immobili o mobili che a qualsiasi titolo pervengono all’Associazione.
E’ fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e avanzi di gestione verranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13
L’associazione ha durata indeterminata.
Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea straordinaria, sentito il parere del Consiglio Direttivo. Per la validità della deliberazione occorre, anche convocazione, il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
Le eventuali attrezzature, patrimonio, e quant’altro di proprietà dell’Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, verranno devoluti – sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 229, organismo istituito con DPCM del 29/06/2000 (in G.U. n. 229 del 30/09/2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione purchè O.N.L.U.S. che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto.

Art. 14
(norma di rinvio)
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni normative vigenti in materia.
F.to Nicola Modugno
F.to Angelica D’Amato
F.to Marzio Pennechini Montino
F.to Carmen Cecere Notaio