Parkinson diritti e tutele
Parkinson diritti e tutele
Ottobre 21, 2018 Parkin-zone

La malattia di Parkinson sul lavoro:

L’art. 3 del d.lgs 216/2003 introdotto con il d. legge 76/2013 stabilisce che i datori di lavoro pubblici o privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli per garantire alle persone con disabilità la piena uguaglianza con gli altri lavoratori.

Il malato di Parkinson che subisce un peggioramento delle sue  condizioni potrà mantenere il posto di lavoro se dimostrerà di essere in grado di portarlo a termine ed il suo datore di lavoro sarà tenuto ad adottare gli accomodamenti ragionevoli.

Se invece la malattia peggiora ed il lavoratore non potrà svolgere le stesse funzioni il datore di lavoro, dopo aver adottato gli accomodamenti ragionevoli, potrà applicarlo ad altre mansioni.

In tema di licenziamento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7744/1998 hanno riconosciuto l’illegittimità  del licenziamento per sopravvenuta infermità permanente quando il lavoratore può essere impiegato nell’organizzazione ed adibito ad altre mansioni.

Infatti la Legge 68/1999, e successivamente con maggiori tutele per il lavoratore disabile con D.lgs 81/2008 che con l’art. 42 modificato dall’art. 27 del d.lgs 106/2009, ha stabilito che il datore di lavoro, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore ove possibile, a mansioni equivalenti, o in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Sul punto si segnala l’importante sentenza del Tribunale di Ivrea n. 2215/2018 che ha accolto il ricorso dell’operaio disabile contro il licenziamento illegittimo ed ha condannato l’azienda al reintegro del lavoratore ed al pagamento di un’indennità risarcitoria.

Parkinson e invalidità civile:
L’art. 38 della costituzione stabilisce che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
Questa tutela nel nostro ordinamento si esprime con protezioni economiche e non economiche nei confronti dei lavoratori che presentano delle disabilità.

Protezioni economiche:
Il cittadino disabile per ottenere queste protezioni deve prima di tutto inviare la domanda di accertamento sanitario al fine di far verificare il grado d’invalidità.
In caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino. Le prestazioni economiche riconosciute e pagate dall’INPS in presenza dei relativi requisiti sanitari e reddituali sono:

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE NON DEAMBULANTI O CON BISOGNO DI ASSISTENZA CONTINUA (INVALIDI CIVILI)
L’INPS riconosce un’indennità di accompagnamento ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, il beneficio viene corrisposto per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA PER INVALIDI CON RIDOTTA CAPACITÀ LAVORATIVA IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO
L’assegno mensile è una prestazione economica a carattere assistenziale concessa agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita), con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

PENSIONE DI INABILITÀ PER INVALIDI CIVILI
INPS riconosce la pensione di inabilità ai soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita) che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA
Ai fini dell’inserimento scolastico e sociale, l’INPS riconosce un’indennità di frequenza, erogata a domanda, ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DI RATEI DI INVALIDITÀ CIVILE MATURATI E NON RISCOSSI
Il rateo è la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte dell’ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione della pensione. La cessazione avviene per morte del pensionato o decadenza del diritto. La liquidazione del rateo per morte spetta ai superstiti del defunto.

ESENZIONE SPESE SANITARIE
La legge prevede l’esenzione di partecipazione alle spese sanitarie per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per alcune categorie di invalidi.

AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRASSEGNO INVALIDI
I verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

Ogni anno l’INPS richiede ai titolari di prestazioni economiche d’invalidità civile l’attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento (articolo 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e legge 24 dicembre 2007, n. 247).
Il termine per la presentazione di tale attestazione è di norma fissato al 31 marzo di ciascun anno.

PROTEZIONE NON ECONOMICA:

COLLOCAMENTO AL LAVORO
Nella protezione non economica vi è il collocamento al lavoro (Legge n.68/1999)
Il collocamento obbligatorio è un sistema di tutele che mira all’inserimento attivo dei disabili e altri soggetti appartenenti alle categorie previste dalle legge all’interno del tessuto produttivo del Paese. L’istituto prevede l’obbligo di assunzione per questi soggetti da parte di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con più di 15 dipendenti (1 lavoratore per le aziende da 15 a 35 dipendenti; 2 per quelle da 36 a 50; il 7% del totale per quelle con più di 50 dipendenti). In seguito alle modifiche introdotte dalla legge di riforma Fornero, rientrano nel computo tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione (quindi anche quelli assunti con contratti a tempo determinato, purché superiore a 9 mesi).
Per accedere al collocamento mirato è necessaria una percentuale di invalidità superiore al 45% e una certificazione che attesti le capacità residue al lavoro. Tale certificazione viene rilasciata dagli appositi comitati tecnici istituiti presso i Centri per l’impiego, organi provinciali che si occupano dell’iscrizione dei lavoratori disabili negli appositi elenchi, rilasciano le autorizzazioni e provvedono a far convergere domanda e offerta di lavoro.
Le aziende tenute ad adempiere all’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, devono presentare richiesta presso i Centri per l’impiego.
Per i cittadini, la procedura è la stessa prevista per l’accertamento dell’invalidità civile: occorre farsi rilasciare un certificato medico rilasciato dal proprio medico curante, presentare la domanda telematica all’Inps a sottoporsi alla visita da parte della Commissione medica integrata Asl/Inps.

La domanda per il collocamento mirato può essere presentata unitamente a quella per lo stato d’invalidità civile, cecità e sordità civile, selezionando le relative caselle sul modello di domanda.
Nel caso in cui il richiedente è già stato riconosciuto invalido civile oltre il 45% o cieco civile o sordo, la domanda deve essere compilata sull’apposito modello per il quale non è previsto l’abbinamento con il certificato medico telematico.

Il cittadino dovrà presentare copia di tale verbale all’atto della visita.

ASSISTENZA SANITARIA
Sono esentati dall’obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario nazionale:
• gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
• gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento;
• gli invalidi civili ultrasessantacinquenni con una percentuale di menomazione (attribuita, ai soli fini dell’assistenza sanitaria, dalla commissione medica) superiore a due terzi (66,6%). Ai soggetti con percentuale di menomazione compresa tra un terzo e due terzi (tra il 33,3% e il 66,6%) viene riconosciuta l’assistenza protesica gratuita. Per percentuali inferiori l’esenzione è limitata alle prestazioni collegate alla patologia invalidante;
• i ciechi civili totali o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
• i sordi, dalla nascita o divenuti tali prima dell’apprendimento della lingua parlata.

Sono inoltre esonerati:
• gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla prima alla quinta;
• gli invalidi del lavoro, con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
• gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla prima alla quinta.